07/09/13

Ingressi in Italia per tirocini a corsi di formazione 2013

 

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2013 il decreto del Ministero del Lavoro e delle   Politiche Sociali del 16 luglio 2013 con cui è stato determinato il contingente per l’anno 2013, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.
 
 
In particolare il decreto fissa in 5.000 unità le quote di ingresso per svolgere in Italia tirociniformativi e destina altre 5.000 quote agli stranieri che intendono fare ingresso in Italia per svolgere corsi di formazione professionali di durata non superiore a 24 mesi organizzati da enti di formazione accreditati, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite in patria.
Scarica il decreto: 

Le quote relative agli ingressi per tirocinio sono ripartite a livello regionale, come da prospetto allegato al decreto.
 
Il decreto fa riferimento a due diverse tipologie di ingresso:
 
- Ingressi per svolgere un tirocinio o stages formativo e di orientamento, ovvero una breve esperienza di lavoro presso aziende o enti pubblici allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Per quanto riguarda i cittadini stranieri residenti all’estero, la possibilità per gli stessi di fare ingresso in Italia per svolgere un periodo di stage rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote contemplati all’art. 27, lett. f) del Testo Unico sull’immigrazione e dall’art. 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. n. 394/99, così come modificato dal D.P.R. n. 334/04. Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro ma  occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero  nei limiti delle quote determinate dal decreto appena pubblicato .  Alla domanda di visto va allegato il progetto di tirocinio, il quale deve essere prima debitamente vistato dall’autorità competente ai sensi dell’ordinamento della Regione nel cui territorio si svolgerà il tirocinio. Tale progetto contiene una serie di indicazioni tra cui, in particolare, le modalità di svolgimento del tirocinio, la durata dello stesso, nonché l’impegno di fornire al tirocinante idoneo vitto ed alloggio.
 
- Ingressi per frequentare un corso di formazione professionale avente i requisiti previsti dall’articolo 44-bis, comma 5, del Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione (D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche), ovvero corsi della durata massima di 24 mesi, finalizzati al riconoscimento di una qualifica professionale o alla certificazione di competenze acquisite. Si tratta di corsi organizzati da enti accreditati, ovvero enti che hanno ottenuto da parte della Regione il riconoscimento dell’idoneità a gestire iniziative di formazione finanziate con risorse pubbliche. Non rientrano tra i suddetti corsi, quelli organizzati dalle Università per il conseguimento di Master di primo o secondo livello, né comunque quelli organizzati dalle Università per singole attività formative, né i corsi di lingua italiana presso le Università per stranieri di Perugia, Siena e di Reggio Calabria “Dante Alighieri”. In tal caso viene rilasciato un visto di ingresso per studio/università.
L’ingresso in Italia per lo svolgimento di un corso di formazione professionale è possibile solo una volta ottenuto il visto di ingresso per studio/formazione. La domanda di visto va presentata dall'interessato, di regola personalmente, alla sezione visti dell’Ambasciata d’Italia o Ufficio Consolare competente per il suo luogo di residenza. La domanda va presentata per iscritto, sull’apposito modulo disponibile presso le Rappresentanza diplomatico-consolare, compilato, sottoscritto dallo straniero e corredato dalla documentazione indicata nel database visti del Ministero degli Affari Esteri. Tra la documentazione da allegare vi è il certificato di iscrizione o pre-iscrizione al corso di formazione professionale o di specializzazione prescelto, rilasciato dalla scuola o dall’ente italiano, con indicazione del numero di ore giornaliere e della durata del corso.
Il primo passo da fare per chi intende entrare in Italia per svolgere un corso di formazione professionale è, quindi, quello di individuare il corso cui partecipare, verificando che abbia i requisiti previsti dalla legge (accreditamento dell’ente organizzatore, durata massima di 24 mesi). Di norma l'ente di formazione che attiva un corso emette un bando di partecipazione sul quale vengono specificati tutti i dettagli del corso (requisiti di ammissione, documenti necessari per l'iscrizione, durata, programma, eventuale tirocinio in azienda e indennità di frequenza). I bandi sono pubblicati sulla stampa nazionale e locale e di regola sono disponibili presso gli Assessorati alla Formazione Professionale di Regioni e Province e presso le Agenzie regionali del lavoro. Solo una volta ottenuta l’iscrizione (o la pre-iscrizione) al corso lo straniero potrà inoltrare domanda per richiedere il visto di ingresso.
 
La programmazione appena adottata sarà l’ultima programmazione annuale. La legge n. 99 del 9 agosto 2013 ha, infatti, modificato la procedura per la programmazione dei flussi di ingresso per formazione e tirocinio, trasformandola da annuale a triennale. Ogni tre anni, pertanto, entro il 30 giugno dovrà essere fissato un contingente per tali ingressi.
 
(4 settembre 2013)
 
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